Una particolare normativa a tutela dei genitori è stata introdotta con l’ Art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, come modificato dall’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015 n. 124 che prevede  “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

Nel corso del tempo, si segnalano numerosi interventi dei Superiori Giudici finalizzati a rendere la normativa opportuna e coincidente alle reali esigenze ed aspirazione dei genitori rispetto alle reali esigenze di servizio.

Dietro una semplice di richiesta di assegnazione, negata senza una documentata esigenza di Forza Armata, unico rimedio è quello di ricorrere dinanzi ai Tribunali Amministrativi.